In Italia abbiamo la cattiva abitudine di voler normare tutto nel dettaglio. Il risultato è una babele di norme che spesso sono inapplicabili. Pochi giorni fa, il Governo ha proposto nel decreto legge anticorruzione di modificare la norma sul cosiddetto “Traffico di influenze Illecite”.
Si tratta di una fattispecie molto discussa parente stretta del reato di millantato credito. In sostanza, se una persona vanta relazioni o rapporti “influenti” con un pubblico ufficiale e “vende” queste relazioni a terzi per influenzare illecitamente o remunerare il pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, commette il reato di traffico di influenze illecite ed è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, salvo aggravanti.
Nel precedente testo, si faceva riferimento al prezzo della propria mediazione illecita, in quello attuale al prezzo della propria influenza illecita, reale o supposta. Sembrerebbe, quindi, che questa modifica intenda estendere il campo di applicazione della norma.
Quello che appare poco chiaro è se il Governo abbia inteso rendere illecita ogni attività di influenza nei processi decisionali o viceversa l’influenza diventa illecita solo quando è tesa a far compiere atti illeciti. La differenza è enorme. Con questa formulazione infatti,
Il Governo introduce un’accezione molto ampia che toccherebbe diversi comportamenti, alcuni dei quali – a mio parere – costituiscono l’esercizio di un diritto. Dico questo perché l’articolo, prevedendo delle specifiche aggravanti (omissione o ritardo nell’emanazione di un atto), sembra ritenere punibile anche l’attività di influenza tesa, ad esempio, a sollecitare l’approvazione di un disegno di legge, di un emendamento o di un decreto ministeriale.
Se così fosse, sarebbe grave vulnus ai nostri diritti costituzionali di partecipazione ai processi decisionali. È quindi molto importante che il Ministero della Giustizia e il Parlamento qualifichino meglio il reato. Altrimenti, si può giungere alla conclusione che tutti coloro che hanno un’istanza da rivendicare rischiano di andare al gabbio se assumono un professionista o un dipendente per raggiungere lo scopo.
Faccio alcuni esempi. Nei mesi scorsi, l’ex premier Britannico Tony Blair ha incontrato il Vice Premier Salvini per parlare del gasdotto TAP, società per la quale Blair è consulente. Va da sé immaginare che Blair (forte della sue relazioni) abbia cercato di influenzare Salvini sull’importanza di realizzare il gasdotto. Blair viene regolarmente pagato per rappresentare gli interessi della società. Viene pagato proprio perché vanta quelle relazioni influenti – reali o supposte – citate nell’ipotesi di reato. La società TAP lo remunera (il prezzo) perché in maniera trasparente porti avanti la causa del gasdotto e influenzi a favore del committente la decisione pubblica. E ancora, un’associazione di agricoltori assume un lobbista esterno per cercare di modificare l’attuale normativa sulle Denominazione di Origine Protette DOP. Le parti sottoscrivono un contratto che ha per oggetto appunto l’attività di influenzare i decisori per modificare la legislazione in materia.
In entrambi i casi, la domanda sorge spontanea: rientrano nella fattispecie del traffico di influenze illecite? Ovvero il contratto tra le parti contiene un oggetto lecito oppure è indebitamente sottoscritto perché l’attività è illecita in sé? Se esiste, qual è l’elemento distintivo tra la legittima attività di rappresentanza di interessi (lobbying) e il traffico di influenze illecite? Posto che anche nella prima c’è un prezzo per l’attività professionale svolta. Come può il giudice valutare se quelle relazioni, reali o supposte, siano un mero elemento di professionalità e accesso al decisore o viceversa costituiscano l’elemento inquinante di una decisione che altrimenti non sarebbe stata presa? Se, per ragioni professionali, in un’intercettazione, si scopre dare del tu ad un pubblico ufficiale per convincerlo di una scelta, si sta “trafficando” illecitamente con lui? Come si concilia questa fattispecie con l’art.3 della Costituzione?
A questo domande, il Governo e il Parlamento devono dare delle risposte chiare e inequivocabili. Devono dire se l’attività di lobbying professionalmente condotta è lecita oppure no. Così almeno sapremo se dovremo cambiare mestiere, se occorrerà modificare gli statuti di tutte le associazioni di categoria, inclusi sindacati e organizzazioni no profit e se i famosi Registri pubblici di iscrizione dei lobbisti siano ormai moduli da cestinare.
Francesco Schlitzer
@FraSchlitzer