Ecco le misure economico-finanziarie approvate in Francia
La legge di modifica della legge finanziaria per il 2020 (legge n. 2020-289) e la legge contenente le misure di sostegno immediato per fronteggiare l’emergenza sanitaria (legge n. 2020-290 illustrata più avanti) hanno introdotto un pacchetto di misure economiche del valore complessivo di 45 miliardi di euro, pari a circa il 2% del PIL. Rispetto alla legge finanziaria per l’anno 2020, la spesa pubblica è rivista al rialzo a causa dell’aumento delle spese legate alle misure di sostegno al reddito e di quelle legate agli interventi d’urgenza adottati per fronteggiare la crisi epidemica. Queste ultime saranno trattate come misure una tantum e non incideranno, quindi, sul calcolo del saldo di bilancio strutturale, previsto al 2,2% per il 2020, con un aggiustamento nullo rispetto al 2019. Per effetto di tali misure, il livello di indebitamento netto per il 2020 risulta stimato pari al 3,9% del PIL, a fronte di un obiettivo programmatico del 2,2% del PIL (come risultante dalla legge finanziaria per il 2020). L’aumento della stima di indebitamento netto per il 2020, pari a circa 1,7 punti percentuali di PIL, corrisponde a 15,4 miliardi di euro.
Le maggiori spese ricadranno soprattutto sul settore statale, con un aumento di 6,25 miliardi di euro rispetto alla legge finanziaria iniziale (Loi de finance initiale) per il 2020 (è stata istituita la nuova missione del bilancio denominata “Plan d’urgence face à la crise sanitaire), e sulla spesa sociale, con un aumento di 2 miliardi di euro per le spese supplementari in ambito sanitario, necessarie a finanziare le spese per l’acquisto dei materiali, l’aumento delle indennità giornaliere e l’impegno del personale ospedaliero. D’altra parte, le entrate fiscali sono riviste in ribasso dalla legge di modifica alla legge finanziaria per 10,7 miliardi di euro per l’anno 2020, a causa del peggioramento del quadro macroeconomico. La previsione di entrate non fiscali è invece prevista al rialzo per circa 3,5 miliardi. Le principali misure riguardano (si veda il paragrafo seguente per una descrizione più dettagliata):
i. l’accelerazione e l’incremento dell’assicurazione sanitaria per i malati e i familiari che li assistono;
ii. l’aumento della spesa per dispositivi sanitari;
iii. il supporto in termini di liquidità attraverso la proroga dei versamenti erariali e contributivi per le imprese;
iv. il supporto dei salari dei lavoratori occupati ad orario ridotto;
v. il supporto finanziario diretto per le piccole e medie imprese (PMI) e i lavoratori autonomi. Il supporto consiste in attribuzione diretta di fondi ai beneficiari per consentire il sostegno dei costi operativi durante l’emergenza. I beneficiari sono imprese con un massimo di 10 dipendenti e un turnover annuo non eccedente la cifra di 1 milione di euro la cui attività si è interrotta a causa dell’emergenza epidemiologica in atto o il cui turnover mensile si è ridotto del 70% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il meccanismo di aiuto è stato approvato dalla Commissione europea in quanto considerato in linea con le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19” approvato il 19 marzo.
vi. la proroga del versamento di canoni di locazione e utenze per le PMI coinvolte.
Ulteriori misure di natura finanziaria riguardano:
i. l’azzeramento della riserva di capitale anti ciclica delle banche (nel mese di aprile sarebbe dovuto entrare in vigore un aumento dallo 0,25% allo 0,5%). L’Alto Consiglio per la stabilità finanziaria (Haut Conseil de stabilité financière), riunitosi in audio-conferenza il 18 marzo, dopo aver rilevato che il sistema finanziario francese ha acquistato resilienza e le istituzioni bancarie e assicurative sono solide grazie alle riforme adottate negli ultimi anni, ha adottato la decisione riguardante le riserve di capitale anti cicliche delle banche per garantire il mantenimento dei flussi finanziari diretti alle PMI;
ii. il divieto di vendite allo scoperto dal 18 marzo al 16 aprile, deciso il 17 marzo dall’Autorità francese per i mercati finanziari (Autorité des marchés financiers);
iii. la mediazione del credito per sostenere la rinegoziazione dei prestiti bancari alle PMI.
In particolare, la legge di modifica della legge finanziaria ha stabilito che sia determinata, con decreto dei Ministri del bilancio, degli interni e dei territori d’oltre-mare, una lista di importazioni e consegne di beni necessari per il soccorso della popolazione nelle aree colpite dallo stato di emergenza sanitaria che sono esonerati dall’imposte e dai diritti doganali, concessioni marittime, diritti di circolazione e accise.
La legge n. 2020-289 stabilisce inoltre che lo Stato può accordare delle garanzie sui crediti concessi dalle società finanziarie alle imprese non finanziarie registrate in Francia con decorrenza dal 16 marzo 2020 fino al termine dell’anno. Si tratta in particolare di tre schemi di garanzia. Due di tali schemi consentono alla banca di investimento pubblica francese Bpifrance di fornire garanzie di Stato sui prestiti commerciali e le linee di credito concesse alle imprese con un numero massimo di dipendenti pari a 5.000. Il terzo schema fornirà una garanzia di Stato alle banche sui portafogli di nuovi prestiti concessi a imprese di ogni tipo. Tali aiuti consentiranno alle banche di sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza. La garanzia si esercita sul capitale, gli interessi e le spese accessorie fino a un ammontare totale di 300 miliardi di euro. I prestiti dovranno riferirsi a tipologie di spese definite con decreto del Ministro dell’economia. Tali schemi di garanzia sono stati approvati dalla Commissione europea in quanto considerati in linea con le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19” approvato il 19 marzo. La legge autorizza inoltre la Cassa centrale di riassicurazione a eseguire operazioni di assicurazione e riassicurazione, con la garanzia dello Stato, fino al 31 dicembre 2020, dei rischi di assicurazione e di credito che gravano sulle piccole e medie imprese aventi sede in Francia. La garanzia dello Stato in questo caso è concessa fino a un massimo totale di 10 miliardi di euro.
Ulteriori interventi in diversi settori
I maggiori interventi settoriali sono contenuti nella citata legge n. 2020-290, che impatta in numerosi comparti dell’organizzazione sociale, produttiva, lavorativa, amministrativa e giurisdizionale. In sostanza, lo schema della legge – con particolare riferimento al Titolo II che detta misure settoriali – è quello di affidare ad ordinanze del Governo la disciplina specifica negli ambiti da essa individuati, secondo modalità che essa stessa stabilisce, in base all’articolo 38 della Costituzione. Le ordinanze in questione sono esentate dalla necessità di chiedere i pareri obbligatori. In attuazione di tale legge, l’Esecutivo ha adottato venticinque ordinanze nella riunione del Consiglio dei ministri del 25 marzo. Nella riunione del 27 marzo il Consiglio dei ministri ha deciso di rinnovare tutte le misure di contenimento fino al 15 aprile e ha adottato ulteriori cinque ordinanze in attuazione della legge n. 2020-290. La legge stessa dispone che entro due mesi dalla pubblicazione di ciascuna ordinanza deve essere presentato un disegno di legge di ratifica.
Nel Titolo I, è introdotto – nel Codice della sanità pubblica – lo “stato d’urgenza sanitaria”, dichiarato su tutto o su parte del territorio nazionale in casi di catastrofi sanitarie tali da mettere in pericolo, per loro natura e gravità, la salute della popolazione e di durata pari a un mese12 . L’intervento legislativo ha dunque messo a sistema le singole misure emergenziali che possono essere adottate nel quadro di una situazione di urgenza sanitaria, mutuando la legislazione già esistente in materia di “stato d’urgenza” (si veda supra). Lo stato d’urgenza sanitaria è dichiarato, con decreto motivato, dal Consiglio dei ministri, sulla base dei dati scientifici disponibili; le relative misure sono comunicate all’Assemblea nazionale e al Senato, che possono chiedere tutte le informazioni complementari che ritengono necessarie. La proroga dello stato d’urgenza sanitaria oltre un mese deve essere autorizzata – sentito uno specifico comitato di scienziati – con legge, con cui si fissa anche la durata della proroga. Dalla dichiarazione dello stato di urgenza derivano conseguenze proporzionate al rischio sanitario e appropriate alle circostanze di tempi e di luoghi, soprattutto in termini di: restrizioni e limitazioni alla circolazione di persone, beni e veicoli e alla libertà di riunione; isolamento e quarantena per le persone malate; chiusura di fabbriche; requisizione di beni e servizi necessari; temporaneo controllo dei prezzi di alcuni prodotti; limitazioni alla libertà di impresa. Il mancato rispetto di tali disposizioni prevede l’applicazione di sanzioni penali.
Il Titolo II è dedicato ai provvedimenti che possono essere assunti dal Governo tramite ordinanze in diverse materie, finalizzati a fronteggiare le conseguenze economiche, sociali e finanziarie dell’epidemia e delle misure di contenimento, per cercare di prevenire la cessazione delle attività economiche e di sostenere il flusso di cassa.
In tema di lavoro e sicurezza sociale, sono state dunque previste, tra l’altro, disposizioni per: limitare licenziamenti; favorire le attività a tempo parziale e la formazione professionale; modificare la disciplina per le ferie pagate; derogare alla legislazione vigente in tema di orario di lavoro, riposo settimanale e festivo per imprese di settori particolarmente necessari per la sicurezza della Nazione o per la continuità della vita economica e sociale; modificare, in via eccezionale, le scadenze e le condizioni di pagamento delle somme versate sotto forma di partecipazione agli utili; modificare le regole sul monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori e le procedure di informazione e consultazione degli organi di rappresentanza del personale; adattare la normativa vigente sui termini e gli obblighi a carico dei datori di lavoro.
In linea generale, sono state poi introdotte disposizioni di “adattamento della legislazione” nei settori produttivi (imprese, agricoltura, pesca, turismo) e in ambito sociale, per quanto riguarda fra l’altro:
i. i contratti per la vendita di viaggi e soggiorni anche di natura educativa di minori, specialmente sugli obblighi delle controparti, sui termini di pagamento e sulle penalità;
ii. le conseguenze della crisi sanitaria per le imprese e le aziende agricole;
iii. gli obblighi delle famiglie in difficoltà economiche, anche con riferimento al rinvio delle procedure di sfratto;
iv. le norme in materia di appalti, pagamenti, esecuzione e risoluzione, in particolare quelle relative alle sanzioni contrattuali previste dal codice degli appalti pubblici;
v. la posticipazione del pagamento di affitti, bollette dell’acqua, del gas e dell’elettricità relative a locali professionali e commerciali e la rinuncia a sanzioni, interruzioni o riduzioni delle forniture in caso di mancato pagamento a beneficio delle microimprese;
vi. la concessione di prestiti e anticipazioni alle organizzazioni che gestiscono un regime obbligatorio complementare di sicurezza sociale.
Seguono disposizioni di adeguamento della legislazione di natura amministrativa e giurisdizionale tra cui rientrano:
i. le scadenze, i termini e le procedure applicabili all’archiviazione e al trattamento delle dichiarazioni e delle richieste presentate alle autorità amministrative;
ii. l’interruzione, la sospensione o la posticipazione di termini previsti a pena di nullità, decadenza, pignoramento, prescrizione, inapplicabilità, decadenza di un diritto, fine di un’autorizzazione o cessazione di una misura, ad eccezione delle misure di custodia e delle sanzioni;
iii. le norme relative agli organi di giurisdizione amministrativa e ordinaria, ai periodi di procedura e di giudizio, alla pubblicità delle udienze, all’uso della videoconferenza dinanzi a tali tribunali e alle procedure di deferimento al tribunale e di organizzazione del contraddittorio;
iv. le norme relative all’esecuzione e all’applicazione delle pene detentive per rendere più flessibili le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari, quelle relative all’esecuzione della parte finale della pena detentiva e, quelle relative all’esecuzione delle misure di controllo giudiziario e le altre misure educative riferite alla criminalità giovanile.
In materia di formazione e ricerca, si stabiliscono modalità per garantire l’accesso alla formazione superiore, al rilascio dei diplomi di insegnamento superiore, allo svolgimento dei concorsi per l’accesso a funzioni pubbliche, nel principio di parità di trattamento. Si consente anche di semplificare e accelerare la ricerca di base e medica.
Per supportare le famiglie, nel caso di genitori che devono recarsi sul posto di lavoro, si consente l’estensione a titolo eccezionale del numero dei bambini accoglibili contemporaneamente nei servizi per l’infanzia e si favorisce lo scambio di informazioni sull’offerta di accoglienza. Particolare attenzione è rivolta anche alle persone con handicap, a quelle in situazione di povertà e agli anziani, mediante adattamenti dell’organizzazione dei servizi sociali.
Per quanto riguarda poi istituzioni locali, collettività territoriali e enti pubblici locali, si prevede la possibilità di derogare alle regole sul loro funzionamento (anche per permettere riunioni a distanza di tutti gli organi collegiali), sull’adozione e sull’esecuzione dei bilanci, sulla durata dei mandati, sulle consultazioni pubbliche, sui termini di adozione di tasse, imposte o tariffe. Sono state previste deroghe alla legislazione vigente in merito ai quorum di validità delle deliberazioni degli organi deliberativi delle collettività territoriali e gli enti pubblici, nell’ottica di ridurre la presenza fisica dei partecipanti, così come per le modalità di svolgimento di riunioni di altri organi associativi, per il funzionamento delle autorità amministrative o pubbliche indipendenti. Sempre con ordinanza, il Governo può inoltre estendere il periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata, dei permessi di soggiorno, anche provvisori, e dei certificati di domanda di asilo.
Il Titolo III detta disposizioni elettorali, conseguenti anzitutto alla posticipazione dal 22 marzo e giugno del secondo turno delle elezioni municipali. Infine il Titolo IV allunga i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni di inchiesta istituite prima della pubblicazione della legge.