Il 28 Novembre 2023, la Internet Court di Pechino ha stabilito che una fotografia, realizzata attraverso un sistema di intelligenza artificiale, è protetta dal diritto d’autore.
La sentenza ha fatto il giro del mondo, anche perché si pone in contrasto con la giurisprudenza americana, ancorata saldamente a negare il copyright a questo tipo di opere, ritenendo sempre indispensabile l’intervento umano.
Il caso proposto alla Corte riguardava una foto realizzata da un certo Mr Li attraverso Stable Diffusion, un programma gratuito per la generazione di immagini a partire da istruzioni testuali, i famosi prompt.
Mr Li aveva pubblicato una foto, che riproduceva una ragazza, su un famoso social network cinese, Little Red Book, e una settimana dopo si è accorto che quella stessa foto era stata postata da Ms Liu su un altro social, Baijiahao, senza autorizzazione e dopo avere rimosso il watermark, l’impronta digitale, che lo riconduceva al suo vero autore.
Mr Li ha così deciso di farle causa per violazione di copyright e il Tribunale di Pechino gli ha dato ragione.
Le questioni trattate sono state tre.
In primo luogo si è dovuto stabilire se una fotografia realizzata da un’intelligenza artificiale meritasse o meno la protezione offerta dal diritto d’autore.
Il Tribunale ha dato, in questo caso, risposta affermativa perché la foto in oggetto era particolarmente originale e quindi soddisfaceva i requisiti richiesti dalla legge cinese per il riconoscimento del copyright. Aggiungeva, però, che la foto non era un mero prodotto della macchina, ma rifletteva le scelte e il gusto estetico di Mr Li.
Secondo, ci si è chiesti a chi dovessero essere riconosciuti i diritti. Il Tribunale ha negato che essi potessero spettare al fornitore del servizio di intelligenza artificiale o al suo sviluppatore e ha affermato che il titolare dei diritti è sempre Mr Li, che ha utilizzato le proprie conoscenze e il proprio lavoro intellettuale per realizzare la foto.
Infine, come terzo punto, il Giudice ha dovuto stabilire se ci fosse stata contraffazione da parte di Ms Liu, e la risposta è stata affermativa, considerando che l’opera riprodotta era identica a quella realizzata da Mr Li.
La decisione è meno distante dalla giurisprudenza americana di quanto si voglia fare apparire.
Quanto conta la creatività
Il tribunale non si è soffermato a esaminare gli aspetti tecnici del processo utilizzato da un sistema di intelligenza artificiale per generare output, ma si è concentrato sul valutare quale fosse il contributo umano alla creazione.
Così facendo, non si è sostanzialmente discostata da quel filone interpretativo, ad oggi assolutamente predominante, in base al quale, perché possa concedersi la tutela del diritto d’autore, deve esserci l’apporto dell’uomo.
Nel caso di specie, Mr Li aveva descritto in modo dettagliato tutti gli strumenti usati e le fasi seguite per realizzare la foto. Riferiva di avere usato Stable Diffusion e due modelli per generare immagini di volti di donne asiatiche.
Affermava di avere sviluppato un processo per creare l’opera consistente nella ideazione di venti parole chiave per il prompt “ultra fotorealistico”, centoventi parole chiave per il “negative prompt”, ovvero per il sistema che indica alla macchina cosa non deve fare per ottenere l’effetto voluto, e nell’impostazione delle dimensioni e del peso dell’immagine.
Tutti questi passaggi sono stati presi in considerazione dal Tribunale e ritenuti rilevanti per stabilire se l’opera meritasse di essere tutelata dal diritto d’autore.
Nella decisione si legge:
«Il ricorrente ha disegnato i personaggi, il modo di presentarsi e altri elementi dell’immagine utilizzando parole chiave, e ha impostato il layout e la composizione dell’immagine attraverso una serie di parametri, che riflettono le scelte e i preparativi fatti dal ricorrente.
Inoltre, dopo che ha ottenuto una prima immagine, ha continuato ad aggiungere parole chiave, modificare parametri, regolare e modificare continuamente, fino a ottenere alla fine l’immagine in questione.
Questo processo di adattamento e modifica riflette la scelta estetica e la personalità del ricorrente» pertanto «le immagini in oggetto non sono “realizzazioni intellettuali meccaniche”.
In assenza di prove contrarie, si può quindi stabilire che dette immagini siano state realizzate in modo indipendente dal ricorrente e riflettono la sua personalità. In sintesi, le immagini soddisfano i requisiti di “originalità”».
L’opera realizzata dall’intelligenza artificiale non viene, quindi, considerata originale “in sé” per le sue qualità e caratteristiche intrinseche, ma solo in quanto espressione della volontà dell’uomo che ha guidato la macchina nel produrre quel determinato risultato.
Nella decisione si afferma che la foto non è né un’immagine restituita dalla macchina, né una combinazione di vari elementi preimpostati da chi ha sviluppato il software.
Il ruolo del modello di addestramento utilizzato dall’intelligenza artificiale è simile a quello che fanno gli esseri umani che hanno acquisito determinate capacità e abilità attraverso lo studio e l’apprendimento.
Per come ha operato Mr Li, è stato lui a guidare il processo creativo svolgendo un lavoro intellettuale. È un po’ come – dice il Tribunale – se Mr Li si fosse rivolto a un artista incaricandolo di realizzare una certa opera dietro sue specifiche indicazioni, dimenticando però che in tal caso, non solo l’artista incaricato avrebbe avuto ampia libertà espressiva, ma sarebbe stato anche l’autore dell’opera realizzata.
Nella sentenza il giudice cerca anche di rassicurare chi ha paura della tecnologia e ricorda i timori che ci furono all’epoca dell’introduzione delle macchine fotografiche. Oggi siamo nuovamente di fronte a un passaggio epocale e a uno strumento tecnico destinato, se opportunamente usato, a migliorare la vita degli uomini.
Sulla base di tutti questi ragionamenti, il tribunale è giunto alla conclusione che, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste della legge sul diritto d’autore cinese e che la foto merita quindi di essere protetta con il copyright, in quanto:
- rientra nell’ambito della letteratura, dell’arte e della scienza;
- possiede originalità;
- ha una certa forma di espressione;
- è il risultato di un lavoro intellettuale.
A questo riconoscimento non sono di ostacolo neppure le condizioni legali di Stable Diffusion, programma open source, che all’articolo 6 prevede che sull’output generato dall’utente, il sistema non rivendica alcun diritto. Solo l’utente è responsabile dell’opera creata e dei suoi successivi utilizzi.
Quest’ultima precisazione è importante.
Quando ci troviamo a dovere decidere se un’opera generata da un sistema di intelligenza artificiale può essere o meno protetta dal diritto d’autore, non dobbiamo mai dimenticarci di leggere attentamente le condizioni di utilizzo del sistema AI utilizzato, che possono porre dei vincoli all’utente, a differenza di quanto prevede Stable Diffusion.
Il Tribunale ha quindi dato ragione al ricorrente e ha condannato Ms Liu a corrispondere a Mr Li il risarcimento dei danni per l’uso non autorizzato della fotografia da lui creata, oltre al pagamento delle spese legali.
Il precedente
La decisione non è automaticamente vincolante per i futuri giudizi, non esistendo in Cina un sistema legale basato sui precedenti, tuttavia potrebbe avere un impatto considerevole. Infatti la Corte Suprema del Popolo, che è il massimo organo giudiziario, spesso individua alcuni casi modello che fungono da guida per i giudici nelle loro decisioni.
Nel 2021, sullo stesso tema, la Corte ha scelto, come riferimento, il caso Tencent Shenzhen v. Shanghai Yingxin, in cui il Tribunale aveva, come in questo caso, riconosciuto il diritto d’autore su un’opera creata da un’intelligenza artificiale perché vi era stato un consistente intervento umano. L’orientamento potrebbe quindi consolidarsi in futuro.
(Estratto dalla newsletter Appunti di Stefano Feltri)