Il reclamo di un interessato che non aveva visto soddisfatta la richiesta di cancellazione di un articolo biografico, relativo a una vicenda giudiziaria, da parte di Wikipedia Foundation ha portato il Garante della privacy ha pronunciarsi sugli obblighi a cui deve attenersi l’enciclopedia online.
Ecco cosa è successo.
LE DENUNCIA DI UN UTENTE
Tutto è iniziato con il reclamo di un utente che voleva che un articolo biografico, relativo a una vicenda giudiziaria, pubblicato da parte di Wikipedia Foundation venisse eliminato dall’enciclopedia online.
LA RISPOSTA DI WIKIPEDIA FOUNDATION
Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato negli articoli, la Fondazione, che non ha sede in Europa, ritiene che Wikipedia non offra un servizio agli utenti nella Ue e di non essere quindi vincolata al rispetto del Regolamento generale sulla protezione dati (Gdpr). L’enciclopedia si ritiene solo un ‘host neutrale’ che ‘ospita’ i contenuti inseriti dalla comunità di volontari.
IL GARANTE PRIVACY NON È D’ACCORDO
Non la vede così il Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui il trattamento di dati personali effettuato da Wikipedia ricade invece sotto il Gdpr e ai contenuti pubblicati si applicano le norme sull’attività giornalistica e la manifestazione del pensiero.
“In realtà – afferma il Garante nella sua newsletter – Wikipedia non solo offre un servizio di informazione su una grande varietà di argomenti, ma lo rivolge anche al mercato europeo, come dimostrano la costante azione di indirizzo e verifica degli standard qualitativi dei contenuti rivolti dalla Fondazione alla comunità e la creazione di versioni del sito dedicate agli utenti di uno o più Stati membri”.
Dunque, per il Garante “si realizza così quel requisito di intenzionalità nell’offerta di servizi che permette di applicare il Gdpr a un titolare del trattamento stabilito in un Paese terzo e senza stabilimento nella Ue”.
COSA HA DECISO IL GARANTE SULL’ARTICOLO SEGNALATO
Circa la richiesta dell’utente, l’Autorità ha respinto l’istanza di cancellazione “perché il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche, anche senza consenso, è lecito se rispetta i diritti e la dignità delle persone e il principio dell’essenzialità dell’informazione”.
“Allo stesso modo – ha aggiunto -, è lecita anche la permanenza dell’articolo nell’archivio dell’enciclopedia online: gli archivi di siti e giornali, anche cartacei, rivestono infatti una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi”.
Il Garante ha tuttavia disposto la deindicizzazione dell’articolo poiché “la presenza online della pagina vanificherebbe infatti il beneficio del limite della conoscibilità posto alle condanne inferiori ai due anni, che non sono inserite nel casellario giudiziario, mentre nel frattempo è venuto a scemare l’interesse pubblico per la vicenda”.