Sulla questione dei vitalizi degli ex parlamentari, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si è rifiutata di agire come l’ayatollah Roberto Fico, il quale ha deciso di ricoprire di fatwe retroattive un istituto predisposto a tutela della dignità e della autonomia di chi ha svolto il ruolo di rappresentante della nazione. Casellati ha ritenuto opportuno approfondire le problematiche della costituzionalità dell’intervento, allo scopo di evitare che una delibera illegittima desse luogo ad una marea di ricorsi per di più vittoriosi.
Così il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama ha richiesto un parere al Consiglio di Stato sottoponendo all’organo della giustizia amministrativa i seguenti quesiti emersi dal dibattito: a) alla “fonte normativa idonea all’adozione del provvedimento. b) ai “profili di legittimità costituzionale; c) “all’eventuale responsabilità nella quale potrebbero eventualmente incorrere i singoli componenti del Consiglio di Presidenza del Senato che contribuissero ad approvare un provvedimento – diverso dalla legge – successivamente dichiarato illegittimo”.
Il primo dei quesiti riguardava l’opportunità di procedere con legge ordinaria, come col ddl Richetti nella trascorsa legislatura, o mediante regolamento (in regime di autodichia). Il Consiglio – che ha istituito una Commissione speciale con l’incarico di formulare il parere dopo aver premesso che questo non poteva che essere astratto, non essendovi una delibera già predisposta da esaminare – si è diffuso in una lunga dissertazione, arrivando tuttavia a concludere che ‘’ in definitiva, la scelta della fonte normativa deve ritenersi – nel quadro delle esposte coordinate – rimessa all’apprezzamento della Camera richiedente’’.
Il parere ha escluso poi la possibilità di un eventuale profilo di responsabilità personale in cui sarebbero potuti incorrere i singoli componenti del Consiglio di presidenza del Senato che avessero contribuito ad approvare una delibera illegittima. Era questa una tesi sostenuta dall’Associazione degli ex parlamentari, la quale, in un primo tempo, aveva persino minacciato la promozione di una class action, per recedere poi e consigliare ai soci una normale iniziativa di carattere giudiziario.
L’aspetto più delicato ed interessante è quello riguardante l’esistenza di profili di legittimità costituzionale. Il Consiglio di Stato, proprio perché non era chiamato a formulare un parere su di una proposta specifica, ha potuto cavarsela tracciando un quadro – peraltro già definito dalla Consulta – relativo ai requisiti richiesti ad un provvedimento che si appresta a mettere in discussione e a rivedere prestazioni già liquidate in base alla disciplina di volta in volta vigente al momento della loro decorrenza.
Per farla breve, il Consiglio di Stato ha ribadito che “nel nostro sistema costituzionale non sia interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)”, tuttavia, “dette disposizioni […] al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica […]” (sentenza n. 349 del 1985). Il descritto punto d’equilibrio aggiunge la Corte – si è cristallizzato nella giurisprudenza successiva (sentenze n. 206 e 236 del 2009, n. 302 del 2010, n. 310 del 2013, n. 219 e n. 154 del 2014).
In sostanza, il Consiglio di Stato ha smontato la tesi di quanti ritengono intangibili i c.d. diritti acquisiti; ammette che si possano rivedere situazioni pregresse, a precise condizioni: le misure devono essere razionali, non possono incidere sulle situazioni sostanziali mettendo in crisi l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.
Una volta reso noto il parere, dall’Associazione degli ex parlamentari sono pervenuti comprensibili apprezzamenti. ‘’Il parere che il Consiglio di Stato ha fornito alla presidenza del Senato – ha dichiarato il Presidente Antonello Falomi – conferma quanto gli ex parlamentari hanno sempre sostenuto: i principi di ragionevolezza, non arbitrarietà e non retroattività, sempre indicati dalla Corte Costituzionale e palesemente violati dalla delibera dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati, non possono essere ignorati. La delibera Fico appare in tutta la sua illegittimità. La Presidenza della Camera si adegui alle indicazioni del Consiglio di Stato e ripristini la legalità costituzionale’’.
Dalla presidenza della Camera non sono arrivate repliche. Purtroppo la situazione non si presenterà tanto pacifica come lascia intendere Falomi. E’ la solita storia del responso della Sibilla interrogata dal soldato in procinto di andare in guerra. ‘’Ibis redibis non moriebis in bello’’. A seconda della collocazione del ‘’non’’ il destino del questuante sarebbe stato del tutto differente.
Nel nostro caso, il Consiglio di Stato – riferendosi alla giurisprudenza costituzionale – ha tracciato la premessa maior del sillogismo in cui si definiscono le norme; la premessa minor sta nel fatto concreto ovvero nella delibera Fico.
Ma a chi compete trarre la sintesi? Qual è il ‘’giudice a Berlino’’ abilitato a dire una parola definitiva sulla corrispondenza o meno della delibera Fico (per chi scrive vergognosa e vile) circa il rispetto dei criteri di ragionevolezza, di proporzionalità e di tutela dell’affidamento nella certezza del diritto? Nel regime di autodichia vi sono degli organi giurisdizionali interni alla Camera. A sentire però le considerazioni di Luigi Di Maio e di Roberto Fico è dubbio che tali organi possano agire in una logica di terzietà, essendo invitati a rispondere sul piano politico e a fornire copertura alla delibera dell’Ufficio di Presidenza.
Si deve arrivare alla Consulta: ma la via è impervia e irta di ostacoli. Anche tenendo conto della campagna mediatica ostile che si scatenerà.