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fiscale

Nuovo redditometro: tutto quello che non funziona. (Prima parte)

Prima parte di un approfondimento a cura dell'esperto fiscale Giuseppe Pasquale sul nuovo redditometro

 

La franchigia di euro 69.473,30, introdotta da ultimo nel d. lgs. n. 108 del 5 agosto 2024, si è resa necessaria per allontanare gravi criticità in sede di prima applicazione del nuovo redditometro. Ma questo cambierà solo la fascia sociale dei destinatari. Mentre la grana politica è solo rinviata, atteso che la inappropriatezza della misura si paleserà evidente in tempi più diluiti.

Esercizio per esercizio, invero, il Fisco ipotizza che tu abbia percepito uno stipendio netto tassabile esattamente pari alla somma dei pagamenti nominali fatti nel corso dell’anno (principio di cassa). Questi ultimi, da aggiungere a quelli per spese di mantenimento del “tenore di vita”, non tracciati nell’anagrafe. Al tempo stesso, esso è pronto a punirti con tasse e sanzioni fino a che non gli si dimostri che a monte esistono redditi dichiarati (al lordo delle tasse pagate) in misura non inferiore allo stipendio annuo figurativo calcolato dall’algoritmo.

Ai fini della quantificazione di quest’ultimo, faranno fede non solo la rata del mutuo o l’importo pagato per l’acquisto dell’immobile, della vettura, delle azioni etc., ma anche le spese per l’utilizzo dei beni di lusso (a esempio i consumi relativi alla vettura, all’imbarcazione, etc) e, più in generale, tutte quelle riferibili all’universo mondo delle compere giornaliere: dalle utenze domestiche alle spese di condominio, dai generi alimentari all’abbigliamento, dai libri scolastici ai giocattoli, dai pezzi di ricambio auto alle manutenzioni di ogni genere.

Verranno altresì conteggiate le più minute spese di vita quotidiana, come a esempio l’irrilevante spesa per il giornale, per i fiori, o per il biglietto del tram. Per tutto quanto non risultante dall’anagrafe tributaria, l’algoritmo di calcolo si avvarrà di stime, e cioè di valutazioni ipotetiche, benché supportate da tecniche statistiche.

Certo, è assolutamente sacrosanto tener conto di quanto hai speso per chiederti conto della coerenza fiscale! Ma trasformare un concetto complesso e indefinito (il “tenore di vita”) in una cifra puntuale e precisa, addebitabile tout court a titolo di reddito figurativo presunto, è forse un po’ semplicistico.

Certamente tutto questo equivale ad intraprendere una battaglia persa in partenza. Per quanto, sulla carta, l’algoritmo sia statisticamente corretto, la cifra calcolata rimane una mera ipotesi di quantificazione, equiprobabile come tante altre. E se l’attendibilità sul ‘se’ dell’evasione è ovviamente fuori discussione, l’importo esatto conteggiato, invece, data la natura comunque presuntiva del calcolo, reca amplissimi margini di approssimazione riguardo al ‘quantum’ effettivamente evaso.

Nel concreto, una prima criticità strutturale, sul piano applicativo, sarà data dal fatto che mentre, da un lato, lo stipendio figurativo tassabile verrà calcolato per singolo esercizio, dall’altro lato, l’esperienza comune ci dice che il “tenore di vita” viene alimentato non necessariamente da guadagni dello stesso anno, ma, di norma, utilizzando redditi di anni precedenti, sovente risalenti nel tempo.

Altra fonte di frequenti disallineamenti fra “evasione teorica” ed “evasione effettiva” è il caso delle compere nominalmente ricadenti su soggetto fiscalmente incapiente, ma finanziate da chi (di solito un parente),ha, invece, alle spalle un dichiarato fiscale capiente.

In entrambi i casi, ‘evasore effettivo’ e ‘contribuente in buona fede’ si troveranno sullo stesso piano, in quanto quest’ultimo troverà sovente, fra le sue carte, appigli documentali labili e insufficienti, senza che gli si possa addebitare una negligenza nel non aver adottato precauzioni che solo da oggi in avanti diventano cogenti.

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