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Direttiva Ue su agenti cancerogeni sul luogo di lavoro, ce la farà l’Italia a recuperare il ritardo?

L'Italia, insieme ad altri 11 Stati Ue, non ha ancora adeguato la legislazione nazionale a quella europea in materia di prevenzione di agenti cancerogeni e mutageni sui luoghi di lavoro. Ecco a che punto siamo. L'intervento di Alessandra Servidori

 

Sulla prevenzione salute e sicurezza sul lavoro continuiamo ad essere in ritardo con gli adempimenti legislativi e concreti e la Commissione europea ha predisposto già una lettera di costituzione in mora per il nostro paese per non aver recepito le misure integrali di due direttive, l’ultima delle quali, la 2022/431, sulla prevenzione di agenti cancerogeni e mutageni sui luoghi di lavoro e adempimenti di formazione e informazione.

La scadenza del recepimento era ad aprile 2024 e finalmente il Governo dopo aver approntato uno schema di ddl ora lo sta discutendo nel percorso parlamentare e dovrebbe licenziarlo entro la fine di giugno.

In via preliminare l’atteso decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/43 comporta la revisione della Direttiva Cancerogeni (Dir. 2004/37/CE) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Le nuove norme hanno il fine di ricomprendere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il via libera è arrivato dopo il richiamo dell’Ue all’Italia che, insieme a 11 Stati membri (Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Austria e Slovacchia), non aveva ancora adeguato la legislazione nazionale a quella europea il cui il termine scadeva il 5 aprile 2024.

I criteri con cui applicare la direttiva modificata si ispira al piano europeo contro il cancro e dunque è necessario coordinare la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 2021 e aggiornare l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

In particolare, il ddl deve prevedere obblighi specifici del datore di lavoro anche in materia di formazione e informazione sui rischi specifici (infatti, il campo della direttiva 2022/431 è più ampio di quello della direttiva 2004/37/CE). E richiede anche l’ascolto della comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio dei rischi cancerogeni. Per il nostro ddl in lavorazione significa individuazione e valutazione dei rischi; esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); informazioni da fornire all’autorità competente; misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; accesso alle zone di rischio; misure igieniche e di protezione individuale; informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi; sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; conservazione della documentazione.

Inoltre, tra le novità che dovranno essere recepite introduce le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, a partire già dal titolo dell’atto che ora le ricomprende esplicitamente e poi in diversi articoli dove compaiono come richiamo al fianco degli agenti cancerogeni e mutageni.

Modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni e inserisce il valore limite biologico del piombo (e suoi composti organici), qualifica come pericolosi i farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B).

La direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di tali norme alle sostanze tossiche per la riproduzione e modifica le medesime norme prevedendo l’integrazione del TU 81/2008 già più volte novellato e che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore).

Si specifica che la sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti; si prescrive che siano notificati all’autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa (si amplia così l’obbligo di notifica, in precedenza posto solo con riferimento ai casi di cancro derivanti da agenti cancerogeni o mutageni).

Scorrendo il Piano si evidenziano diverse indicazioni anche per il mondo del lavoro e delle imprese, con obblighi specifici sia in materia di ambiente che di sicurezza sul lavoro. Ricordiamo che il Piano oncologico (nonostante le ridimensionate risorse a livello Italiano) punta a ridurre l’esposizione alle sostanze pericolose e alle radiazioni; facilitare l’integrazione sociale e il reinserimento nel luogo di lavoro per i malati di cancro, compresa una valutazione iniziale e l’adattamento delle condizioni di lavoro; prevede di adottare un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, avviare uno studio che affronti i problemi inerenti al rientro al lavoro con attenzione anche a rischi psicosociali cui questi sono esposti.

Inoltre, il Piano per il Cancro mira a tutelare i sopravvissuti oncologici sul lavoro e a trattare nella Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021‑2030 i diritti dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti come “persone con disabilità”; garantire la piena attuazione della direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

L’italia ha recentemente promulgato la legge sul diritto all’oblio oncologico che, a seguito di guarigione, si applica qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta o dopo 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. In particolare, le persone che hanno sconfitto un tumore non saranno più tenute a fornire informazioni sulla malattia pregressa per accedere a servizi bancari, finanziari e assicurativi, a procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale.

A vigilare sull’applicazione delle disposizioni di legge sarà il Garante per la protezione dei dati personali. Il Piano Oncologico Nazionale (PON) 2023-2027 è un documento ambizioso, come dimostra il consenso ricevuto in conferenza Stato-Regioni. Però è troppo generico nella formulazione degli obiettivi e non prevede i necessari finanziamenti per la loro realizzazione, a fronte del riconoscimento della centralità dell’assistenza ai malati di cancro e alla consapevolezza che i tumori rappresentano la causa principale del riconoscimento degli assegni di invalidità e delle pensioni di inabilità, con un trend in costante crescita negli ultimi anni.

Le insufficienze del sistema sul piano della riabilitazione sono state riconosciute anche dall’Unione europea, che ha messo in campo azioni correttive di grande rilevanza. Anche l’Italia deve adottare i provvedimenti normativi necessari perché sia riconosciuto il diritto alla riabilitazione oncologica, definendo percorsi specifici in funzione di ciascuna patologia e assicurandone l’accesso attraverso il riconoscimento nei Livelli Essenziali di Assistenza.

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