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Il Comune di Roma coccola troppo Atac? Ecco che dice l’Antitrust

L'Agcm ritiene che la nuova proroga dell’affidamento ad Atac da parte del Campidoglio del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi complementari sia in contrasto con la disciplina Ue sulla concorrenza e priva di copertura normativa

L’Autorità garante del mercato e della concorrenza critica il Comune di Roma sul dossier Atac.

Non c’è solo il dossier 5G a dare grattacapi alla giunta capitolina retta dal dem Roberto Gualtieri: l’Antitrust ha difatti stoppato «la proroga dell’affidamento ad Atac S.p.a. del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, come da ultimo disposta con deliberazione della Giunta Capitolina n. 107/2023 e con eventuali determinazioni attuative» ritenendola «illegittima in quanto priva di copertura normativa e in contrasto con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022» e fissando il termine di 60 giorni entro il quale il Campidoglio dovrà ora adempiere, rimuovendo le violazioni alla concorrenza.

IL CAMPIDOGLIO FAVORISCE ATAC E VIOLA LE NORME UE?

Una violazione non di poco conto, per l’Agcm che sostiene che l’intervento legislativo falsi il gioco sulla concorrenza a livello comunitario: «la proroga in esame configura, altresì, una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi» di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, «in quanto idonea a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di Roma Capitale tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti».

CHE SUCCEDE ORA

Per questo «Roma Capitale dovrà comunicare all’Autorità le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte», chiede l’Antitrust. Laddove, entro il termine di 60 giorni, tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

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